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Art. 49

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell’articolo 22 capoversi 3–5.1 1bis. Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell’aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031.2
  2. Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo che sia inferiore all’aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà essere riscossa un’imposta cantonale speciale che, sommata col canone massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota.
  3. La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che per quella utilizzata nel Cantone stesso.
  4. Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso tutt’al più un aumento lineare sino all’aliquota massima fissata nel capoverso 1.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729;FF 2021 1314,1316).

  2. Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5061;FF 2009 969995, 2010 305). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 21 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729;FF 2021 1314,1316).

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