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Art. 44

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Se l’utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d’acqua, il concessionario ha diritto a un’indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d’acqua modificato. L’autorità che a eseguire i lavori stabilisce l’indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.1
  2. Se la costruzione o l’esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità.
  3. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. 29 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1ogen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1;FF 1991 II 413).

  2. Abrogato dall’all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1ogen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1;FF 1991 II 413).

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