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Art. 42

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. La concessione può essere trasferita solo col consenso dell’autorità che l’ha data.
  2. L’autorità non può negare il consenso se il nuovo acquirente soddisfa a tutte le esigenze della concessione e se non ostano al trasferimento motivi di utilità pubblica.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, con effetto dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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