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Art. 32

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Gli utenti possono esigere che nel regolare il livello e il deflusso del corso d’acqua, nonché l’esercizio dei diritti d’utilizzazione, si abbia riguardo, per quanto è possibile, agli interessi di ciascuno di essi.
  2. La regolamentazione più precisa dell’utilizzazione, specialmente per quanto concerne la ritenuta delle acque e la rimozione degli oggetti convogliati, spetta, fatti salvi i diritti d’utilizzazione esistenti, ai Cantoni, o al Dipartimento quando si tratti di installazioni situate in diversi Cantoni o su corsi d’acqua di confine.1
  3. Se colla conservazione dei diritti esistenti, non si possono equamente conciliare gl’interessi degli utenti, l’autorità competente può, a richiesta, limitare l’esercizio di singoli utenti contro un’indennità da pagarsi da quelli fra loro che vengono a essere avvantaggiati. L’indennità fissata dall’autorità cantonale può essere impugnata in virtù del diritto cantonale davanti a un’autorità giudiziaria.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

  2. Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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