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Art. 27

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. La sistemazione delle sezioni di corsi d’acqua menzionate nell’articolo 24 capoverso 2 deve essere oggetto di un decreto federale sottoposto al referendum facoltativo.
  2. Nessun trattato internazionale in materia può essere approvato prima dell’entrata in vigore del decreto federale.

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