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Art. 19

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Se un’impresa d’utilità pubblica ha bisogno della forza di un corso d’acqua la cui utilizzazione dipende da un diritto privato (art. 17) e se il Cantone non le concede il diritto d’espropriazione della forza e dei terreni o diritti reali necessari all’impianto, il Dipartimento può concederle il diritto d’espropriazione in conformità del diritto federale.
  2. Quando l’espropriazione è fatta dalla Confederazione, sono sempre applicabili il diritto federale sull’espropriazione e l’articolo 12 capoverso 1bis.

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