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Art. 17

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Per utilizzare i corsi d’acqua privati o i corsi d’acqua pubblici in virtù del diritto privato dei rivieraschi (art. 2 cpv. 2), è necessario il permesso dell’autorità cantonale competente.
  2. L’autorità cantonale vigila affinché siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.1
  3. Gli articoli 5, 7a , 8, 11 e il capo II della presente legge sono applicabili per analogia.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430;FF 2023 858).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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