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Art. 14

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. A titolo di compenso per la perdita di imposte cantonali, comunali e altre, la Confederazione paga ai Cantoni, nel cui territorio essa si appropria di forze idriche, un’indennità di 11 franchi per anno e chilowatt lordo dell’impianto costruito.1
  2. Il capoverso 1 è parimente applicabile se la Confederazione utilizza forze idriche in virtù d’una concessione o d’un altro titolo giuridico.2
  3. L’indennità per la perdita d’imposta non deve superare la somma d’imposta dovuta qualora le forze idriche fossero utilizzate da una società anonima parzionaria.3
  4. Se le sezioni di un corso d’acqua utilizzate si trovano nel territorio di più Cantoni, la quota di ciascuno di essi sarà fissata nella proporzione in cui contribuisce alla creazione della forza.
  5. Spetta al Cantone di assegnare, in tutto o in parte, l’indennità ai Comuni, distretti o altre corporazioni che subiscono una perdita d’imposta.
  6. .4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 757;FF 1967 I 701).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 757;FF 1967 I 701).

  4. Abrogato dall’all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1;FF 1991 II 413).

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