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Art. 8c

700LPTFederal Act1 gen 1980Fonte originale
  1. Nel piano direttore i Cantoni possono designare determinati comprensori nei quali, sulla base di una strategia territoriale globale, fuori delle zone edificabili possono essere previste zone secondo l’articolo 18bisnelle quali sono ammesse utilizzazioni soggette a compensazione, purché:
    1. la delimitazione di tali zone comporti un miglioramento della situazione generale del comprensorio interessato alla luce degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio; e
    2. siano conferiti mandati per la pianificazione delle utilizzazioni che prevedano le misure di compensazione e di miglioramento necessarie.
  2. Nel rispetto dei principi di cui al capoverso 1, i Cantoni possono stabilire nel proprio piano direttore determinati comprensori nei quali è ammesso destinare a scopo abitativo edifici agricoli non più utilizzati.
  3. Il piano direttore indica almeno:
    1. quale miglioramento della situazione generale e quali obiettivi sovraordinati sono perseguiti con la delimitazione di tali zone, nonché i relativi motivi;
    2. come attuare concretamente la strategia globale nel piano di utilizzazione del comprensorio interessato.

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