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Art. 5a

700LPTFederal Act1 gen 1980Fonte originale
  1. In caso di demolizione di edifici e impianti situati fuori delle zone edificabili, i proprietari ricevono un contributo pari all’importo dei costi di demolizione dedotte le eventuali spese per lo smaltimento di rifiuti speciali o per il risanamento di siti contaminati, salvo se i costi di demolizione devono essere presi a carico in virtù di un’altra base legale. Nel caso in cui si demoliscano edifici o impianti non destinati all’utilizzazione agricola o turistica, il contributo per i costi di demolizione è accordato unicamente se gli edifici o impianti non sono sostituiti da nuovi.
  2. I Cantoni finanziano il contributo per i costi di demolizione innanzitutto con il prodotto della tassa secondo l’articolo 5 capoverso 1 e, successivamente, con i mezzi finanziari generali.
  3. La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni per le spese da questi sostenute. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Al riguardo tiene conto delle differenze tra i Cantoni, in particolare del gettito dell’imposta sul valore aggiunto.

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