I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui all’articolo 8d entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023.
Le modifiche ai piani direttori secondo gli articoli 8c e 18bissono autorizzate a condizione che previamente o contemporaneamente sia possibile modificare tali piani secondo l’articolo 8d .
Scaduto il termine di cui al capoverso 1, ogni nuovo edificio fuori della zona edificabile del Cantone è soggetto a compensazione fino all’approvazione del piano direttore cantonale.
Edifici già autorizzati possono essere costruiti senza compensazione entro un termine improrogabile di tre anni dalla scadenza di cui al capoverso 1.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.