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Art. 38b

700LPTFederal Act1 gen 1980Fonte originale
  1. I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui all’articolo 8d entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023.
  2. Le modifiche ai piani direttori secondo gli articoli 8c e 18bissono autorizzate a condizione che previamente o contemporaneamente sia possibile modificare tali piani secondo l’articolo 8d .
  3. Scaduto il termine di cui al capoverso 1, ogni nuovo edificio fuori della zona edificabile del Cantone è soggetto a compensazione fino all’approvazione del piano direttore cantonale.
  4. Edifici già autorizzati possono essere costruiti senza compensazione entro un termine improrogabile di tre anni dalla scadenza di cui al capoverso 1.

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