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Art. 29a

700LPTFederal Act1 gen 1980Fonte originale
  1. In collaborazione con i Cantoni, le città e i Comuni, la Confederazione può promuovere progetti volti a migliorare, nell’interesse di uno sviluppo sostenibile, la qualità abitativa e la coesione sociale nei luoghi destinati all’abitazione.
  2. L’Ufficio federale della pianificazione del territorio coordina tale promozione con i servizi federali interessati e garantisce una valutazione sistematica delle esperienze raccolte.

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