Gli impianti solari siti in superfici libere al di fuori delle zone edificabili e delle superfici agricole utili e che non sono di interesse nazionale sono considerati vincolati all’ubicazione se:
sono edificati in aree poco sensibili o in cui sono già presenti altri edifici e impianti; e
l’urbanizzazione del terreno e l’allacciamento alla rete elettrica dell’impianto sono possibili con un onere proporzionato alla potenza di quest’ultimo impianto.
Gli impianti solari siti in superfici agricole utili sono considerati vincolati all’ubicazione se:
oltre a produrre energia elettrica, non nuocciono agli interessi agricoli e comportano vantaggi per la produzione agricola; o
sono utili alla sperimentazione o alla ricerca agricoli.
In occasione della cessazione definitiva dell’esercizio, gli impianti devono essere smantellati e lo stato anteriore ripristinato.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli tenendo conto degli obiettivi di sviluppo di cui all’articolo 2 della legge federale del 30 settembre 20161sull’energia; disciplina in particolare le garanzie finanziarie relative alle misure previste al capoverso 3 del presente articolo.