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Art. 24f

700LPTFederal Act1 gen 1980Fonte originale
  1. I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione in merito alla concessione e al finanziamento dei contributi per i costi di demolizione secondo l’articolo 5a capoversi 1 e 2.
  2. Il Consiglio federale riferisce periodicamente al Parlamento in merito al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere btere bquatere fornisce nel contempo una valutazione dell’impatto delle disposizioni determinanti.
  3. Nel proprio rapporto il Consiglio federale avanza proposte di miglioramento.

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