L’autorità cantonale incaricata dell’amministrazione della tassa è responsabile per l’attestazione relativa al pagamento della tassa nonché delle multe, degli emolumenti e delle spese dell’assoggettato.1
Le tasse incassate da un’autorità per conto dell’autorità di esazione sono trasmesse a quest’ultima senza indugio.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004. ↩
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