L’amministrazione cantonale della tassa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica la nuova decisione e la comunica all’autorità di ricorso.
L’autorità di ricorso continua a trattare il ricorso, in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. L’articolo 37 capoverso 3 è applicabile se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.
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