Ogni reclamo può, con il consenso del reclamante e delle altre persone che hanno presentato conclusioni, essere deferito all’autorità di ricorso1per essere trattato come ricorso.
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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