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Commenti: Art. 29 | Omnilex
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OTEO · Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Art. 29
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Art. 30
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Art. 29
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661.1
OTEO
Federal Council Ordinance
1 gen 1996
Fonte originale
Chiunque contesta l’obbligo di soggezione alla tassa è purtuttavia tenuto a soddisfare agli obblighi procedurali.
L’assoggettato che non soddisfa agli obblighi procedurali viene diffidato.
Se non ottempera alla diffida, le spese di procedura cagionate dal suo comportamento possono essergli addossate.
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