L’amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati assenti dalla Svizzera annunciati nel suo Cantone secondo le prescrizioni militari o del servizio civile.
L’iscrizione deve essere rimossa dal registro non appena l’amministrazione abbia preso conoscenza del rientro in Svizzera dell’interessato.
L’articolo 17 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.
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