Se un altro Cantone divenuto competente per riscuotere una tassa rileva che la riscossione di tasse dovute per anni precedenti è stata omessa a torto, esso deve procedere, senza indugio e in competenza propria, alla tassazione e all’esazione di queste tasse precedenti.
Le tasse degli assoggettati all’obbligo militare a beneficio di un congedo per l’estero secondo l’articolo 25 capoverso 4 LTEO, che il 31 dicembre dell’anno di assoggettamento sono domiciliati all’estero, sono stabilite e riscosse dal Cantone nel quale l’assoggettato all’obbligo militare era domiciliato prima del suo congedo per l’estero.1