L’Amministrazione federale delle contribuzioni assicura l’applicazione uniforme delle prescrizioni federali; emana le istruzioni generali necessarie; determina la forma e il contenuto dei moduli e dei registri da usarsi e approva i programmi informatici delle autorità della tassa.
Essa ha in particolare la facoltà di:
ordinare, nel caso singolo, misure d’inchiesta e di far uso dei poteri d’inchiesta di un’autorità di tassazione;
1 proporre ricorso davanti al Tribunale federale, come pure presentare domande di revisione e di rettificazione.
I dati personali e gli impianti utilizzati per elaborarli, come i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione vanno protetti da qualsiasi trattamento, modificazione o distruzione non autorizzata, nonché da qualsiasi trafugamento. L’Amministrazione federale delle contribuzioni può emanare istruzioni sulle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede alla coordinazione secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale dell’informatica. Essa consulta dapprima i Cantoni. Per i controlli, il capoverso 2 lettera a si applica per analogia.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. II 48 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). ↩
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