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Art. 6

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. Se l’assoggettato alla tassa muore, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi; essi rispondono in solido delle tasse ancora dovute. L’erede è liberato dall’obbligo del pagamento, in quanto provi che le tasse superano la sua quota ereditaria, compresi gli acconti ricevuti.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733;FF 1978 II 913).

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