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Art. 44

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. L’azione penale e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano alle autorità del Cantone di tassazione; sono disciplinati dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 20071.2
  2. L’amministrazione cantonale della tassa d’esenzione è competente a giudicare le infrazioni, quando non sono adempiute le condizioni richieste per l’inflizione di una pena privativa della libertà.3Ove quell’amministrazione reputi che tali condizioni sono adempiute, essa trasmette gli atti all’autorità cui spetta l’azione penale ordinaria.
  3. L’amministrazione deve notificare per iscritto la decisione amministrativa all’incolpato e informarlo che ha la facoltà di rivolgersi ad essa, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, per chiedere una decisione giudiziaria.
  4. Se la decisione giudiziaria è chiesta tempestivamente, l’amministrazione trasmette gli atti al giudice penale. Qualora la decisione giudiziaria non sia chiesta tempestivamente, la decisione amministrativa è equiparata a una sentenza passata in giudicato.4

Footnotes

  1. RS 312.0

  2. Nuovo testo giusta il n. II 20 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881;FF 2006 989).

  3. Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445;FF 1994 III 1445).

  4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707;FF 2002 768).

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