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Art. 41

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. Chiunque, intenzionalmente, si sottrae al pagamento di una tassa o procaccia a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, è punito con una multa fino a tre volte la tassa sottratta, nonostante la pena incorsa per frode di tassa.
  2. Se la sottrazione è commessa per negligenza, la pena è della multa fino all’ammontare della tassa sottratta.
  3. Il tentativo di sottrazione e la complicità sono punibili.
  4. La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in cinque anni.1
  5. L’assoggettato, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, è tenuto a pagare o a restituire la tassa non riscossa o rimborsata o condonata a torto. L’esazione complementare è fatta valere mediante decisione di tassazione, con riserva del reclamo e del ricorso.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085;FF 2008 2255).

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