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Art. 32a

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. La tassa è riscossa conformemente alla tassazione. Se alla scadenza la tassazione non è ancora stata operata, la tassa è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d’imposta per l’imposta federale diretta, l’ultima tassazione relativa all’imposta federale diretta, l’ultima tassazione relativa alla tassa d’esenzione o l’importo presumibilmente dovuto.
  2. Le tasse riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.
  3. Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Per gli interessi si applicano le disposizioni sull’imposta federale diretta.

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