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Art. 30a

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
  2. In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l’assoggettato di confermare i dati per via elettronica.
  3. I Cantoni prevedono che l’autorità competente per la tassa notifichi all’assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

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