Torna alla legge

Art. 21

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. L’Assemblea federale può aumentare fino al doppio l’ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.1
  2. Se l’Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assoggettati di cui all’articolo 4 capoverso 2 devono pagare soltanto il supplemento di tassa.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1;FF 1993 II 639).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.