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Art. 19

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. La tassa è ridotta in funzione del numero totale dei giorni di servizio computabili che l’assoggettato ha prestato complessivamente sino alla fine dell’anno di assoggettamento.1
  2. La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare (75–149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare (75 giorni di servizio civile) in più o per una frazione degli stessi.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277).

  2. Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445;FF 1994 III 1445).

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