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Art. 70

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1967.
  2. A partire da tale data sono abrogate le ordinanze del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane concernenti l’imposta preventiva, n. 1a del 20 novembre 19441, n. 2 del 30 giugno 19442, n. 3, del 21 gennaio 19463, n. 4b del 19 dicembre 19514, e l’ordinanza del 31 agosto 19455per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni.

Footnotes

  1. [CS 6 346]

  2. [CS 6 349]

  3. [CS 6 351]

  4. [RU 1951 1314]

  5. [CS 6 356]

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