Torna alla legge

Art. 66

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. L’AFC esercita la vigilanza della Confederazione quanto al rimborso dell’imposta preventiva da parte di Cantoni.
  2. L’AFC vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme ed emana le istruzioni generali necessarie ad uso delle autorità cantonali. Essa è autorizzata, segnatamente, a:
    1. prescrivere l’uso di moduli determinati;
    2. esaminare ogni documento dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni e, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d’indagine di un ufficio cantonale dell’imposta preventiva;
    3. prendere parte alla procedura dinanzi all’autorità di ricorso e a presentare le sue conclusioni;
    4. chiedere la revisione di una procedura chiusa con decisioni passata in giudicato.
  3. L’AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. II 46 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.