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Art. 59

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una successione, l’istanza di rimborso di questa imposta deve essere presentata da tutti gli eredi in comune o dal loro rappresentante comune all’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione.
  2. Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva è maturata dopo la morte dell’autore della successione, l’istanza di rimborso deve essere presentata da ogni erede in proporzione alla sua quota successoria all’autorità fiscale per lui competente.
  3. Nei casi di cui al capoverso 2 l’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione comunica all’autorità fiscale competente per gli eredi il nome e l’indirizzo degli altri eredi come pure le loro quote successorie.

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