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Art. 50

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. L’assicuratore informerà il beneficiario di una prestazione d’assicurazione decurtata dell’imposta che essa è rimborsabile soltanto in base all’attestazione di cui all’articolo 3 capoverso 2 e, su richiesta, gli rilascerà l’attestazione servendosi del modulo prescritto.
  2. Per quanto riguarda le rendite vitalizie e le pensioni verrà rilasciata una sola attestazione per tutto l’anno civile.
  3. Se una prestazione d’assicurazione è ripartita fra più aventi diritto, ciascuno di essi può esigere, per la sua parte, un’attestazione da designarsi come attestazione parziale.

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