Torna alla legge

Art. 5

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Se, per insolvibilità, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, o se ha ottenuto una dilazione in base alla legislazione federale, egli ne deve informare spontaneamente l’AFC, comunicandole quando la prestazione sarà presumibilmente pagabile.
  2. Se il contribuente è dichiarato fallito, l’amministrazione del fallimento deve stabilire il rendiconto prescritto per l’imposta scaduta all’atto della dichiarazione del fallimento (art. 16 cpv. 3 LIP) e inviarlo all’AFC, corredato dei giustificativi (art. 38 cpv. 2 LIP).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.