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Art. 41c

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale

Le vincite in natura a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l’articolo 6 capoverso 2 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all’AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore.

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