Torna alla legge

Art. 36

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai seguenti istituti:
    1. banche ai sensi della legge dell’8 novembre 19341su le banche e le casse di risparmio;
    2. 2 direzioni dei fondi svizzere secondo l’articolo 32 della legge del 15 giugno 20183sugli istituti finanziari (LIsFi);
    3. 4 gestori svizzeri di patrimoni collettivi secondo l’articolo 24 LIsFi;
    4. depositari svizzeri sottoposti a vigilanza ufficiale;
    5. 5 società svizzere di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 LIsFi.6
  2. Nella dichiarazione l’istituto è tenuto ad attestare per iscritto che:7
    1. alla scadenza del reddito imponibile il diritto di godimento sulla quota competeva ad uno straniero;
    2. alla scadenza del reddito imponibile la quota si trovava presso di essa in deposito aperto;
    3. il reddito imponibile è stato accreditato ad un conto da essa tenuto per detto straniero.
  3. L’AFC delimita le categorie di stranieri a favore dei quali può essere rilasciata una dichiarazione di domicilio.
  4. Un istituto che, alla scadenza del reddito imponibile, non detiene le quote in deposito proprio può rilasciare una dichiarazione di domicilio solo fondandosi su una dichiarazione corrispondente di un altro istituto svizzero.8
  5. L’AFC può accettare anche le dichiarazioni di domicilio di una banca o di un depositario esteri sottoposti a vigilanza ufficiale.9
  6. Le dichiarazioni di domicilio possono essere consegnate in formato elettronico solo su autorizzazione dell’AFC.10

Footnotes

  1. RS 952.0

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  3. RS 954.1

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  5. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  6. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

  7. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

  8. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

  9. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

  10. Introdotto dal n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.