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Art. 34

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Se il contribuente rende plausibile che il reddito imponibile delle quote in un investimento collettivo di capitale perverrà almeno per l’80 per cento da fonti estere, per un periodo presunto durevole, l’AFC può autorizzarlo, su richiesta, a non pagare l’imposta nella misura in cui il reddito è pagato, girato o accreditato a stranieri dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio (affidavit).
  2. L’autorizzazione è concessa se il contribuente dà tutte le garanzie per un controllo efficace dei conti annuali e delle dichiarazioni di domicilio che gli vengono consegnate; essa può essere limitata alle dichiarazioni di determinati istituti.1
  3. L’AFC revoca la autorizzazione se non sono più garantiti il suo uso corretto o il controllo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

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