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Art. 31

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. La persona domiciliata in Svizzera che è contribuente ai termini dell’articolo 10 capoverso 2 LIP è tenuta, prima di iniziare l’emissione delle quote e senza esservi sollecitata, a dichiararsi come contribuente all’AFC.1
  2. La dichiarazione deve indicare: il nome (ditta) e la sede della direzione del fondo, quelli della banca depositaria e, se l’una e l’altra si trovano all’estero, quelli della persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote, come pure quelli di qualsiasi persona che presta in Svizzera la sua opera come ufficio di pagamento (art. 10 cpv. 2 LIP); il nome dell'investimento collettivo di capitale; la data alla quale s’inizierà l’emissione delle quote; l’esercizio contabile e la durata del fondo.2 2bis. La dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti: a. il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento contrattuale; b. gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale variabile (SICAV); c. il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale fisso (SICAF).3
  3. Le modificazioni sopravvenute dopo l’inizio dell’attività relativamente ai dati o ai documenti di cui ai capoversi 2 e 2bis, in particolare l’apertura di nuovi uffici di pagamento, devono essere dichiarate spontaneamente all’AFC.4
  4. Se delle quote vengono emesse da una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera, quest’ultima è tenuta, su richiesta dell’AFC, a presentare la contabilità dell'investimento collettivo di capitale, corredata dei documenti giustificativi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

  3. Introdotto dal n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

  4. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

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