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Art. 23

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Ogni società cooperativa svizzera i cui statuti prevedono delle prestazioni pecuniarie dei soci o la costituzione di capitale mediante quote sociali e ogni banca cooperativa i cui statuti prevedono la costituzione di capitale di partecipazione mediante buoni di partecipazione è tenuta ad annunciarsi all’AFC, spontaneamente e senza indugio, non appena sia iscritta nel registro di commercio o le relative disposizioni siano riprese negli statuti; la dichiarazione deve essere corredata di una copia firmata degli statuti.1
  2. Gli articoli 21 e 22 si applicano per analogia al rendiconto d’imposta, alla presentazione del conto annuale e allo scioglimento della società cooperativa.2
  3. a53

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

  3. Abrogati dal n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

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