Torna alla legge

Art. 15

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Si considerano obbligazioni, al portatore, all’ordine o nominative:
    1. le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito;
    2. i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico.
  2. Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all’ordine, o provviste di cedole al portatore o all’ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.