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Art. 14

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

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