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Art. 7

642.21LIPFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’imposta preventiva sulle prestazioni d’assicurazione ha per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite vitalizie e le pensioni, se l’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.
  2. Il trasferimento di un’assicurazione da un portafoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti provenienti da un’assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona domiciliata all’estero sono fiscalmente equiparati al versamento della prestazione assicurata.
  3. È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell’articolo 5 capoverso 1 letterad, qualunque sia il motivo del versamento.

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