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Art. 53

642.21LIPFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. La decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio.
  2. Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo.
  3. L’articolo 55 è riservato.

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