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Art. 47

642.21LIPFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti:
    1. quando l’esazione appare in pericolo;
    2. quando il debitore dell’imposta non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio;
    3. quando il debitore dell’imposta è in mora con il pagamento o lo è stato a più riprese.
  2. La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’ammontare da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.2
  3. Le richieste di garanzie dell’AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.3
  4. Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo.4
  5. 5

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  4. Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288;FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  5. Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991(RU 1992 288;FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

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