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Art. 45

642.21LIPFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga l’imposta, gli interessi e le spese; è riservata l’insinuazione del credito nel fallimento.
  2. Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.

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