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Art. 2

642.21LIPFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell’imposta preventiva ammonta al 10 per cento.
  2. La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all’inizio dell’anno successivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l’ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione.
  3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi cantonali.

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