Torna alla legge

Art. 13

642.21LIPFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’imposta preventiva è:
    1. 1 il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iterLIFD2e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD;
    2. il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
    3. l’8 per cento per le altre prestazioni d’assicurazione.
  2. Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d’imposta stabilito nel capoverso 1 letteraa , se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103;FF 2015 6849).

  2. RS 642.11

  3. Introdotto dal n. I della LF del 31 gen. 1975 (RU 1975 932;FF 1975 I 323). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 499;FF 1978 I 833).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.