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Art. 34

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. L’autorità incaricata di apporre i sigilli li leva immediatamente prima dell’apertura dell’inventario.
  2. Essa allestisce un attestato che precisa se i sigilli erano o no intatti al momento della loro levata. Allega questo attestato all’inventario.
  3. Se al momento della levata i sigilli sono danneggiati, l’autorità incaricata dell’inventario stabilisce immediatamente se, da chi e in quali circostanze furono commessi atti illeciti. Essa registra il risultato dell’inchiesta in un verbale. A seconda dei casi, sporge denuncia penale per rottura di sigilli (art. 290 CP1).

Footnotes

  1. RS 311.0

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