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Art. 25

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

L’apposizione dei sigilli non è eseguita prima delle 8, né dopo le 20, né la domenica e nei giorni festivi generali, salvo se:

  1. esiste un motivo per ritenere che lo scopo di questa misura potrebbe essere vanificato, e
  2. gli eredi vi hanno esplicitamente acconsentito.

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