642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’autorità incaricata dell’inventario compila un elenco dei beni constatati. Se non può chiudere questo elenco immediatamente, essa procede senza indugio agli accertamenti e alle inchieste necessari. Ove occorra, procede all’apposizione immediata di sigilli (art. 156 cpv. 2 LIFD).
Essa appura l’elenco non appena ultimate le operazioni d’inventario.
Essa allega all’elenco la totalità degli atti essenziali per l’esame del risultato dell’inventario (elenchi dei titoli di credito, rendiconti, estratti dal registro fondiario ecc.) nonché una lista degli stessi.
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