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Art. 10

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. Uno almeno degli eredi che hanno l’esercizio dei diritti civili e i rappresentanti legali degli eredi che hanno un esercizio limitato dei diritti civili o che non hanno alcun esercizio di tali diritti assistono all’apertura dell’inventario.1
  2. L’autorità incaricata dell’inventario attira l’attenzione delle persone che assistono all’apertura dell’inventario su:
    1. gli obblighi che impone loro l’articolo 157 LIFD;
    2. le conseguenze penali che la loro violazione comporta (art. 178 LIFD);
    3. l’obbligo che incombe a terzi di fornir loro informazioni (art. 158 LIFD).
  3. Le persone che assistono all’apertura dell’inventario firmano il verbale dell’inventario e confermano che l’autorità incaricata dell’inventario ha adempiuto i suoi obblighi giusta il capoverso 2. Se una di queste persone rifiuta di firmare, ne è fatta menzione, con indicazione dei motivi, nel verbale dell’inventario.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 304).

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